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    È stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche (n. 37 del 30 aprile 2015) l’importante legge regionale n. 17/2015 dal titolo “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”, che ridisegna la disciplina riguardante la materia nelle Marche

    Riordino e semplificazione in materia edilizia – legge della Regione Marche

    30 Aprile 2015
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    Riordino e semplificazione in materia edilizia – legge della Regione Marche      

     

    È stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche (n. 37 del 30 aprile 2015) l’importante legge regionale n. 17/2015 dal titolo “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”, che ridisegna la disciplina riguardante la materia nelle Marche.

     

    Ciò secondo logiche nuove di semplificazione, accelerazione ed omogeneizzazione dei procedimenti e della normativa in modo da renderla – per tutti gli operatori del settore e le imprese di costruzione in particolare – meno complessa e più chiara soprattutto a livello applicativo, nonché più aderente all’evoluzione giuridica e tecnologica intervenute.

     

    La legge regionale, prendendo come base il Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/2001, definisce nel dettaglio le opere e gli interventi realizzabili con i vari titoli abilitativi edilizi, che vengono ricondotti ai loro diversi livelli di complessità e alla effettiva rilevanza dimensionale ed economica delle opere previste.

     

    In particolare la nuova normativa definisce le seguenti casistiche procedimentali, che sono:

     

    –          attività edilizia libera (art. 4)

     

    –          CIL, interventi soggetti a Comunicazione Inizio Lavori (art. 5)

     

    –          SCIA, interventi soggetti a Segnalazione Certificata Inizio Attività (art. 6) e relativa disciplina (art. 7)

     

    –          permesso di costruire.

     

     

    Segnaliamo altresì come la legge regionale disciplini altri aspetti peculiari che riguardano:

     

    –          l’individuazione delle diverse variazioni essenziali al progetto assentito, nonché i casi che non costituiscono variazioni essenziali allo stesso (art. 8)

     

    –          la possibilità del rilascio di autorizzazioni temporanee anche in immobili destinati ad attività produttive, interessati da interventi edilizi (art. 9)

     

    –          l’introduzione di specifiche deroghe, in particolare alle distanze dai confini e tra i fabbricati, finalizzate a incentivare la realizzazione di interventi sia di miglioramento del rendimento energetico degli edifici esistenti che del miglioramento/comportamento sismico degli stessi (artt. 11 e 12)

     

    –          il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, purché con altezza media non inferiore a 2,40 metri, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali (art. 13)

     

    –          le altezze dei locali riferite a quelli destinati alla residenza e ai soppalchi, con possibilità di autorizzare altezze diverse nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 15)

     

    –          la certificazione di agibilità parziale e l’esercizio da parte del Comune della dichiarazione di inagibilità (artt. 17 e 18).

     

    Per completezza di informazione, alleghiamo il testo della legge regionale n. 17/2015.

    20334-LR_Marche_17_2015.pdfApri
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