Il Consiglio Regionale ha approvato, nella seduta del 22 dicembre scorso, una importante legge, la n. 1 del 4 gennaio 2018 (pubblicata sul BUR n. 3 dell’11 gennaio 2018), che introduce “Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche”.
Questa legge regionale – come potrete vedere (vedi testo allegato) – prevede importanti novità in materia di regolamentazione delle costruzioni in zone sismiche, a partire dal trasferimento ai Comuni delle relative funzioni tecnico-amministrative, con l’obiettivo di tutelare la pubblica incolumità attraverso la riorganizzazione delle strutture tecniche competenti, il concorso degli strumenti di pianificazione urbanistica alla riduzione del rischio sismico, le modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, e così via.
Più precisamente le principali novità introdotte dalla normativa in parola possono essere così riepilogate:
– trasferimento ai Comuni delle funzioni in materia sismica, esercitabili anche in forme associative, ovvero avvalendosi delle strutture tecniche della Provincia competente per territorio (art. 2)
– promozione, da parte della Regione, delle attività finalizzate alla definizione di programmi di prevenzione sismica, avvalendosi degli ordini e collegi professionali e delle università (art. 3)
– attribuzione agli strumenti di pianificazione urbanistica dell’individuazione, sulla base degli studi di microzonazione sismica, del grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio, definendo prescrizioni idonee alla riduzione del rischio sismico (artt. 4 e 5)
– ambito di applicazione della legge alle opere e alle costruzioni in zona sismica per i lavori di nuova costruzione e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nonché alle varianti sostanziali ai progetti relativi agli stessi (art. 6)
– autorizzazione per inizio lavori: si passa dal deposito del progetto alla preventiva autorizzazione sismica, che consente l’inizio lavori nelle zone dichiarate sismiche; l’autorizzazione viene rilasciata entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, esclusivamente in via telematica, dalla struttura tecnica competente previo svolgimento dell’attività di controllo dei progetti degli interventi nelle zone classificate sismiche (vedi, a riguardo, le modalità definite nell’Allegato 1 alla legge in parola) (art. 7 “Autorizzazione per inizio lavori” e art. 8 “Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sismica”)
– ulteriori norme sono state dettate circa: inizio lavori (art. 9); relazione a struttura ultimata, certificato di collaudo e di regolare esecuzione (art. 10); vigilanza e controllo (art. 12); contributo per le spese relative ad attività istruttorie, conservazione dei progetti e controlli (da corrispondere, da parte del richiedente l’autorizzazione sismica, all’ente competente) (art. 14).
Da ultimo giova precisare che questa nuova legge regionale per le costruzioni in zone sismiche entrerà in vigore a marzo 2019, per consentire la formazione delle strutture tecniche e l’organizzazione degli uffici competenti relativamente alla sua applicazione.
31133-LEGGE_REGIONALE_04_gennaio_2018 _n__1.pdfApri