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    Con delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 1473 del 12/11/2018 è stato definitivamente approvato il Regolamento regionale con cui vengono introdotte una serie di misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto

    Sicurezza nei cantieri e normativa regionale Marche sulle cadute dall’alto

    19 Novembre 2018
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    In buona sostanza tale Regolamento (vedi testo allegato – ALL. 1) detta specifiche disposizioni finalizzate a migliorare la sicurezza nei lavori edilizi in quota riducendo i rischi di cadute, così come risulta dal suo stesso oggetto, che è “Regolamento regionale di competenza della Giunta Regionale concernente: ‘Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)’”.
     
    Più precisamente il Regolamento regionale in parola individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione, specifica la documentazione prevista dalla relativa legge regionale (es. elaborato tecnico della copertura), nonché le modalità di presentazione della stessa.
     
    In particolare i principali contenuti dell’articolato regolamentare sono:
     
    Ø art. 1 – enuncia l’oggetto del regolamento ovvero individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione, specifica la documentazione che costituisce l’elaborato tecnico e fissa le modalità di presentazione;
     
    Ø art. 2 – contiene le definizioni;
     
    Ø art. 3 – disciplina l’elaborato tecnico della copertura e specifica i documenti di cui è composto e il loro contenuto;
     
    Ø art. 4 – individua i criteri per la realizzazione dei sistemi di protezione, stabilendo, in particolare, che nella scelta delle misure più appropriate di protezione dalla caduta dall’alto va data priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale;
     
    Ø artt. 5, 6, 7 e 8 – descrivono i sistemi di accesso alle coperture dei fabbricati, i sistemi di protezione per il transito, di protezione dei bordi e di protezione individuale e ne disciplinano le caratteristiche e i requisiti;
     
    Ø art. 9 – prevede l’obbligo di informazione, formazione e addestramento per tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, addetti alle operazioni di installazione e di utilizzo dei sistemi di prevenzione e protezione dai rischi.
     
    Per completezza di informazione alleghiamo anche la legge regionale in materia n. 7/2014 (ALL.2), nel testo coordinato con le modifiche migliorative apportate dalla successiva L.R. n. 30/2018, contenenti semplificazioni nell’applicazione della normativa relativa alla prevenzione del rischio di cadute dall’alto nelle coperture edili.

    34329-LEGGE_REGIONALE_22_aprile_2014 _n__7.pdfApri

    34329-DGR1473_18_Reg_Cadute dall alto.pdfApri
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