È stata approvata nei giorni scorsi dal Consiglio Regionale delle Marche la legge “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale” che contiene importanti previsioni normative che riguardano la materia edilizia
È stata approvata nei giorni scorsi dal Consiglio Regionale delle Marche la legge “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale” che contiene importanti previsioni normative che riguardano la materia edilizia.
In particolare tale legge regionale (vedi testo allegato), introduce le seguenti significative novità:
– art. 36 “Modifica alla l.r. 8/2018” sul RET
vengono esclusi in modo espresso dal calcolo della cubatura utile dell’edificio anche gli spazi comuni di collegamento verticale (i cosiddetti vani scala) e gli androni condominiali, che possono quindi essere realizzati in aggiunta rispetto agli indici di piano. Questa rilevante previsione è stata introdotta dal legislatore, peraltro, sia per le nuove costruzioni che per gli interventi edilizi di ristrutturazione di edifici esistenti;
– art. 35 “Modifiche alla L.R. 17/2015” sulle tolleranze e l’agibilità
vengono escluse dal novero delle violazioni edilizie – purché contenute entro il limite del 2% delle misure progettuali per singola unità immobiliare – le difformità relative ad altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta, con riferimento a quanto stabilito dall’art. 34, comma 2ter, del DPR 380/2001- Testo Unico in materia edilizia. Vengono dal medesimo articolo disciplinate anche altre ipotesi di tolleranze costruttive nonché definiti specifici aspetti, sia operativi che procedimentali, attinenti alla agibilità degli immobili;
– art. 29 “Ambito di applicazione dell’articolo 11 della l.r. 22/2011” sulla riqualificazione urbana sostenibile
prevede l’estensione temporale per l’adozione di varianti ai PRG necessarie all’ampliamento di insediamenti produttivi esistenti;
– art. 5 “Modifiche alla l.r. 34/1992”
contiene snellimenti procedimentali in caso di varianti al PRG ed ipotesi di silenzio assenso per le declaratorie di conformità;
– art. 3 “Modifica alla l.r. 13/1990”
contiene, per il rilascio dei titolo abilitativi edilizi relativi alle strutture adibite al ricovero degli animali, una più ampia utilizzabilità degli appezzamenti anche non contigui ai fini del calcolo dei volumi edificabili.