È stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 41 del 10 maggio 2018 la legge regionale n. 8 del 3 maggio 2018 che recepisce nelle Marche lo schema di Regolamento Edilizio Tipo – RET e che proroga di ulteriori due anni il c.d. “Piano Casa”, fino a tutto il 31 dicembre 2020.
Questa recente legge regionale, che riveste particolare importanza per l’attività edilizia, non ha subito variazioni rispetto ai contenuti dell’articolato normativo approvato dalla III Commissione con la pdl n. 178/17 e reca il seguente titolo: “Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell’intesa di cui all’art. 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”, 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22.”
In particolare i suoi principali contenuti e le più rilevanti novità introdotte possono essere così riepilogati:
– recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) di cui all’allegato 1 all’Intesa del 20/10/2016 raggiunta sulla materia tra Governo, Regioni e Comuni, con le definizioni uniformi aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici. Più precisamente vengono uniformate le definizioni tecniche dell’edilizia, in totale 42 a livello nazionale, con la individuazione anche di altre definizioni aventi incidenza sui piani urbanistici nonché con l’integrazione e la nuova descrizione di alcune delle “indicazioni tecniche di dettaglio” di cui all’Allegato A della legge stessa;
– il recepimento delle suddette definizioni uniformi peraltro non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione dell’Intesa. L’invarianza dimensionale dei piani vigenti si avrà sia in caso di recepimento da parte del Comune, sia in caso di applicazione diretta delle definizioni per mancato adeguamento nei termini previsti;
– sia nel caso di nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni edilizie, come nelle trasformazioni degli edifici esistenti, viene prevista espressamente una serie di nuove superfici o volumi che sono aggiuntivi rispetto agli indici di piano o che, rispettivamente, non sono considerati come volumetria esistente (fra cui: piani interrati e determinati seminterrati; piani fuori terra/sottotetti con certe caratteristiche; vani scala; fine corsa ascensori; vani tecnici; portici pubblici o d’uso pubblico e logge);
– l’adeguamento dei propri regolamenti edilizi allo schema di RET, da parte dei Comuni, è stabilito entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale: decorso tale termine le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione. I piani urbanistici attuativi adottati e i procedimenti edilizi avviati prima dell’approvazione dell’adeguamento in parola sono fatti salvi. Essi vengono conclusi infatti sulla base della disciplina vigente, rispettivamente, al momento della adozione dei piani e della presentazione delle istanze;
– oltre ad apportare alcune modifiche alla L.R. n. 17/2015 su “riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia”, questa legge regionale, all’art. 10 introduce la proroga biennale del c.d. “Piano Casa” (L.R. n. 22/2009) posticipando la sua scadenza dal “31 dicembre 2018” al “31 dicembre 2020”. Viene prorogato peraltro anche il termine contenuto nell’art. 11 della L.R. 22/2011, sulla “riqualificazione urbana”, sempre al “31 dicembre 2020” con l’obiettivo di contenere il consumo di suolo.