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    Alleghiamo il testo coordinato degli articoli di legge inerenti gli incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio esistente, unitamente a uno schema riepilogativo delle scadenze e dei massimali per ciascuna tipologia di incentivo

    Incentivi fiscali introdotti dalla Legge di Bilancio 2022/2024

    20 Gennaio 2022
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    Alleghiamo il testo coordinato degli articoli di legge inerenti gli incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio esistente, unitamente a uno schema riepilogativo delle scadenze e dei massimali per ciascuna tipologia di incentivo, ed anche il testo della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

     

    I commi da 28 a 43 dell’art. 1 riguardano, appunto, le detrazioni fiscali per l’edilizia, in particolare, la legge di Bilancio definisce le nuove scadenze per l’applicazione dei bonus (vedi documento allegato “bonus scadenze”).

     

     

    Superbonus 110%

    Fino al 31/12/2025

    La detrazione spetta nella misura del 110% fino al 31/12/2023 (con alcune limitazioni), poi passa al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025, per gli interventi effettuati: dai condomini, dalle persone fisiche proprietarie di edifici da 2 a 4 unità immobiliari o sulle singole u.i. all’interno del condominio, dalle ONLUS e dagli ICAP.

    Fino al 31/12/2022

    La detrazione spetta nella misura del 110% per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari singole o funzionalmente indipendenti.

    Fino al 31/12/2025

    La detrazione spetta nella misura del 110% per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

     

    Bonus facciate

    Fino al 31/12/2022

    La detrazione spetta nella misura del 60%.

     

    Eco bonus

    Fino al 31/12/2024

    La detrazione prevede aliquote pari al 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica.

     

    Sisma bonus e Sisma bonus acquisti

    Fino al 31/12/2024

    La detrazione prevede aliquote pari al 50-70-75-80-85% per gli interventi di adozione di misure antisismiche.

     

    Bonus ristrutturazione

    Fino al 31/12/2024

    La detrazione spetta nella misura del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio esistente.

     

    Bonus barriere architettoniche

    Fino al 31/12/2022

    Introdotta la nuova detrazione nella misura del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici esistenti.

     

     

    Il comma 41 abroga e sostituisce il D.L. 11 novembre 2021 n. 157 prevedendo altresì, in caso di cessione del credito o di “sconto in fattura”:

     

    • il visto di conformità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero e restauro della facciata, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli, nonché per il superamento delle barriere architettoniche;
    • l’asseverazione della congruità delle spese per tutti i precedenti interventi fatta eccezione per le opere classificate come attività di edilizia libera (es. installazione di impianti fotovoltaici al di fuori delle zone A o di pompe di calore con potenza utile nominale inferiore ai 12 kW, oppure l’eliminazione di barriere architettoniche che non comporti la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio etc.) e per gli interventi di importo complessivo fino a 10.000 euro;
    • resta invariato quanto introdotto in materia di rafforzamento dei controlli preventivi dal D.L. 157/2021 all’art. 122-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77;

    per il 110%, invece, il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

     

    Il visto di conformità non sarà necessario se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

     

    Al comma 44 viene prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 effettuati dalle imprese a decorrere dal 1/1/2023 e fino al 31/12/ 2025 (ovvero entro il 30/06/2026 a condizione che entro il 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) sia per gli investimenti in beni materiali che per i beni immateriali.

     

    Il comma 45 prorogata e modifica la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

     

    Viene rifinanziata con 900 milioni di euro la Nuova Sabatini “finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese” e reintrodotta l’erogazione in più quote di importo non superiore a 200.000 euro (commi 47 e 48).

     

    I commi da 53 a 58 intervengono sulla disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI (art. 13, comma 1, D.L. n. 23/2020 – “Decreto Liquidità”) modificandone le disposizioni e prorogandole fino al 30/06/2022.

     

    Al comma 812 viene istituito un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili che sarà oggetto di futuro specifico decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze il quale ne definirà le modalità attuative.

     

    N.B.: al fine di evitare erronee interpretazioni a proposito del Superbonus 110% nei territori colpiti dagli eventi sismici, precisiamo che il comma 8-ter dell’art. 119, introdotto dalla Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, prevede la proroga degli incentivi al 31/12/2025 solo per le detrazioni previste ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo articolo e, dunque, riguarda esclusivamente gli edifici risultati inagibili che beneficiano del contributo per la ricostruzione e che risultano situati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

    47473-bonus_scadenze.pdfApri

    47473-detrazioni_fiscali_coordinate_L234_2021.pdfApri

    47473-L_234_20211230.pdfApri
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